30 Dicembre 2015
Legge Stabilità, le novità in materia di lavoro

Legge di Stabilità 2016 - le principali novità in materia di lavoro
 

La Legge di Stabilità 2016 è legge. Dopo l’approvazione della Camera, arriva il “sì” anche da Palazzo Madama con 162 voti favorevoli e 125 contrari. Di seguito riportiamo pertanto una prima breve panoramica delle misure approvate in materia di lavoro, in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e di una successiva analisi dettagliata anche da parte dell’area lavoro nazionale di Coldiretti:

AGEVOLAZIONI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO: Per quanto riguarda gli incentivi per favorire le nuove assunzioni, sono previsti sgravi ridotti rispetto a quelli riconosciuti per il 2015. Dal 1° gennaio 2016, infatti, l'esonero scenderà al 40% (rispetto al 100% del 2015), durerà due anni (non più tre) e avrà un tetto massimo di 3.250 euro (non più di 8.060 euro). Per i datori di lavoro agricoli le disposizioni si applicheranno poi nel limite di 1,1 milioni di euro per gli impiegati e di 1,6 milioni di euro per gli operai. Restano esclusi inoltre dall’agevolazione i lavoratori che nel 2015 siano risultati occupati a tempo indeterminato ed i lavoratori a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore alle 250 con riferimento all’anno 2015. L’esonero contributivo è riconosciuto dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande;

PENSIONI NO TAX AREA: Ci sarà l'innalzamento da 7.750 a 8mila euro della no tax area per i pensionati con più di 75 anni, mentre per i pensionati con meno di 75 anni, la no tax area salirà invece da 7.500 a 7.750 euro;

PENSIONI OPZIONE DONNA: Per quanto riguarda la c.d. “opzione donna”, ossia la possibilità per le lavoratrici di pensionarsi a 57 o 58 anni e 3 mesi (se dipendenti o autonome) col ricalcolo dell’assegno con il sistema contributivo invece di quello misto, il Governo ha deciso di affidarsi a un monitoraggio che ha il compito di monitorare se esistono i margini per un eventuale allungamento di tale opzione. Il prossimo 30 settembre si verificherà il tiraggio di questa misura di anticipo pensionistico e in caso di risparmi si potrà scegliere di allungarlo;

PART TIME AGEVOLATO: in via sperimentale per il triennio “2016-2018” è prevista, per i lavoratori più anziani che intenderanno ridurre volontariamente l’attività lavorativa, la possibilità di una riduzione di orario tra il 40 e il 60% a chi matura il requisito anagrafico per la vecchiaia a fine 2018 (66 anni e 7 mesi per i lavoratori dipendenti maschi, per le lavoratrici del settore privato 65 anni e 7 mesi per il biennio 2016-2017 e 66 anni e 7 mesi per il 2018). I lavoratori dipendenti del settore privato, assunti a tempo indeterminato, potranno usufruirne esclusivamente se in possesso del requisito minimo di contributi previsto per il diritto alla pensione di vecchiaia. Chi decidesse di optare per il part time agevolato, riceverà sia un bonus in busta paga, esentasse,  pari al 33% della retribuzione non erogata in virtù del ridotto orario di lavoro sia la copertura con contributi figurativi della quota di orario di lavoro non lavorata. La decisione di ridurre l’attività lavorativa va decisa in accordo con il datore di lavoro. Il part-time agevolato ha una durata che va dal giorno dell’opzione al giorno del compleanno dell’età per l’accesso alla pensione di vecchiaia, data a cui corrisponderà la cessazione del rapporto di lavoro;

DETASSAZIONE PREMI DI PRODUTTIVITA’: Dopo lo stop del 2015, viene introdotta una disciplina tributaria specifica per la promozione del welfare aziendale e l’incentivazione della contrattazione collettiva decentrata, consistente nell’applicazione, per i soggetti con reddito da lavoro dipendente fino a 50.000 euro, di una imposta sostitutiva dell’IRPEF pari al 10% entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi, in relazione alle somme e ai benefit corrisposti per incrementi di produttività o sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa;

SETTIMA SALVAGUARDIA: In materia previdenziale, la legge di stabilità contiene disposizioni volte alla realizzazione di un ulteriore intervento (il settimo) in favore dei soggetti salvaguardati, garantendo l'accesso al trattamento previdenziale con i vecchi requisiti ad un massimo di ulteriori 26.300 soggetti, sia individuando nuove categorie di soggetti beneficiari, sia incrementando i contingenti di categorie già oggetto di precedenti salvaguardie, attraverso il prolungamento del termine (da 36 a 60 mesi successivi all'entrata in vigore della riforma pensionistica) entro il quale i soggetti devono maturare i vecchi requisiti. Per effetto di tali disposizioni il limite massimo numerico di soggetti salvaguardati viene stabilito a 172.466;

PROROGA DELLA DIS-COLL: Tra le ultimissime novità troviamo anche la proroga per il 2016 della DIS-COLL (il meccanismo di disoccupazione per i collaboratori); a tal fine, verranno stanziati 54 milioni di euro per il 2016 e 24 milioni di euro per il 2017. Ricordiamo che il nuovo ammortizzatore sociale, disciplinato dall’art. 15 del D.Lgs. n. 22/2015, è stato introdotto dal 1° maggio 2015 solo in via sperimentale solo fino al 31 dicembre 2015. Esso è rivolto ai rapporti di co.co.co. e co.co.pro. che sono stati aboliti dal 25 giugno 2015, ad esclusione di quelli in essere fino alla loro naturale scadenza, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA. Restano esclusi, invece, gli amministratori e i sindaci;

AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA: Viene disposto il rifinanziamento di 250 milioni di euro (per l'anno 2016), degli ammortizzatori sociali in deroga (di cui 18 milioni per il settore della pesca);

CONGEDO DI PATERNITA’: Viene prorogata al 2016 la nuova disciplina del congedo di paternità, elevando da uno a due giorni quello obbligatorio;

ALIQUOTA GESTIONE SEPARATA: Relativamente al lavoro autonomo, viene confermata al 27%, anche per il 2016, l'aliquota contributiva per gli iscritti alla Gestione Separata e viene prevista la costituzione di un apposito Fondo per la tutela del lavoro autonomo;

VOUCHER BABY SITTING: viene prorogato per il 2016 il voucher baby-sitting, in sostituzione del congedo parentale, per le lavoratrici madri dipendenti o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;

BONUS 80 EURO: Confermati gli 80 euro per le forze dell’ordine, mentre per chi compie 18 anni nel 2016 (circa 550 mila) saranno stanziati 500 euro, spendibili in eventi culturali;

ASSUNZIONI OSPEDALI: Istituito un piano per 6 mila assunzioni negli ospedali in favore di medici e infermieri.

COMPATIBILTA' VOUCHER, NASPI, MOBILITA' E DISOCCUPAZIONE AGRICOLA

L’INPS ha riepilogato la compatibilità con alcune prestazioni nella circolare n.170/15.

 Le prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali. Se sono percepite da soggetti percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, il limite complessivo è di 3.000 per anno civile (4.000 lordi da 1.1. a 31.12) anziché 7.000. L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

NASPI: Anche la Naspi è interamente cumulabile con i voucher nel limite di € 3.000 per anno civile. Per i compensi che superano € 3.000 e fino a 7.000, la Naspi sarà ridotta di un importo pari all'80% del compenso rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. Il beneficiario di Naspi deve comunicare all'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività di lavoro accessorio, o (se preesistente) dalla data della domanda di Naspi, il compenso derivante dalla predetta attività.

MOBILITA’: Dal 1 gennaio 2015 l’indennità di mobilità è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di € 3.000 per anno civile. Per i compensi che superano questo limite e fino a € 7.000 annui, il reddito derivante dallo svolgimento del lavoro accessorio sarà compatibile e cumulabile con l’indennità di mobilità nei limiti della legge n. 223/91. Il beneficiario dell’indennità di mobilità è tenuto a comunicare all’INPS, entro 5 giorni dall’inizio dell’attività di lavoro accessorio, o (se preesistente) dalla data di presentazione della domanda di indennità di mobilità, il reddito presunto derivante dalla predetta attività nell’anno solare, a far data dall’inizio della prestazione di lavoro accessorio.

DISOCCUPAZIONE AGRICOLA: Anche i trattamenti di disoccupazione agricola sono compatibili con lo svolgimento di attività di lavoro occasionale accessorio. Il diritto di cumulo di tale indennità con il reddito da lavoro accessorio svolto nell’anno di riferimento della prestazione, è possibile nel limite complessivo annuale di € 3.000 netti. La cumulabilità va valutata con riferimento all’eventuale attività con i voucher svolta nell’anno di competenza della prestazione.

CIGO-CIGS: Le integrazioni salariali, inoltre, sono interamente cumulabili con i buoni lavoro, sempre entro € 3.000 per anno civile. Per i compensi che superano detto limite (e fino a € 7.000), le somme derivanti dal lavoro accessorio che superano i € 3.000 euro non sono integralmente cumulabili: ad esse va applicata la disciplina ordinaria sulla compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale della retribuzione. Solo se gli emolumenti da lavoro accessorio rientrano nel limite di € 3.000 euro annui, l’interessato non è obbligato a presentare all’INPS la comunicazione preventiva. Mentre questa andrà resa prima che il compenso superi il limite di € 3.000, anche se derivante da più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell’anno, pena la decadenza dalle integrazioni salariali (CIGO, CIGS, ecc).

INPS: REGOLARIZZARE I CONTRIBUTI COSTA MENO
A seguito del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 dicembre 2015, il nuovo saggio di interesse legale, a decorrere dal 1° gennaio 2016, è stato fissato allo 0,2% in ragione d’anno. Tale variazione incide inevitabilmente su una serie di problematiche, tra le quali: la determinazione del tasso di dilazione di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, e la misura delle sanzioni civili. Pertanto costerà meno regolarizzare i debiti contributivi previdenziali e assistenziali. A renderlo noto è l’INPS con la Circolare n. 205/2015.

 INPS: ASSUNZIONI CONGIUNTE IN AGRICOLTURA IMPLEMENTAZIONI FLUSSO DMAG

L’Inps, con il messaggio n. 7635 del 28 dicembre 2015, illustra le modalità per la presentazione della denuncia trimestrale DMAG di lavoratori assunti congiuntamente che saranno operative a decorrere dalle denunce di competenza IV trimestre 2015. L’Istituto precisa che il Referente Unico nella compilazione del flusso DMAG dovrà indicare, in aggiunta ai consueti dati, i seguenti elementi:
- Codice CIDA dell’azienda co-datrice presso la quale, nel trimestre di riferimento, il lavoratore assunto congiuntamente ha prestato la propria attività lavorativa;
- C.F./P.I. dell’azienda co-datrice presso la quale, nel trimestre di riferimento, il lavoratore assunto congiuntamente ha prestato la propria attività lavorativa;
- Codice “UNILAVCong” (cfr. D.D. Ministero del Lavoro n. 85 del 28 novembre 2014) del lavoratore assunto congiuntamente.
Al momento della trasmissione della denuncia DMAG, i dati suindicati saranno oggetto di una verifica di congruità con le informazioni presenti negli archivi dell’Istituto sia con riferimento ai co-datori di lavoro che ai lavoratori assunti congiuntamente. L’Inps, inoltre, precisa che le implementazioni del flusso DMAG sopra descritte si riferiscono, esclusivamente, alle denunce presentate del Referente Unico (Tipo Ditta 55) ed aventi ad oggetto solamente lavoratori assunti congiuntamente dalle imprese legate dai rapporti di cui all’art. 9, comma 11, del D.L. 28 giugno 2013 n. 76. Sul sito internet dell’Istituto, nella sezione DOCUMENTAZIONE presente al link “Modelli DMAG: trasmissione telematica”, è stato pubblicato l’aggiornato documento contenente le specifiche tecniche di invio della denuncia DMAG.

AGEVOLAZIONI ASSUNZIONI: BANCA DATI PER OCCUPAZIONE GIOVANI GENITORI RIPRISTINO ISCRIZIONI AL SITO INPS

L'Inps, con messaggio n.7376, ha comunicato il ripristino della “Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori”, prevista dal decreto del Ministro della Gioventù 19 novembre 2010 e dell'incentivo per la loro assunzione. L'Istituto ricorda che il summenzionato decreto ha stanziato € 51.000.000,00 per la realizzazione di interventi in favore dell’occupazione di persone di età non superiore a 35 anni e con figli minori, creando la “Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori”, finalizzata a consentire l’erogazione di un incentivo di € 5.000,00 in favore delle imprese che provvedono ad assumere in forma stabile i giovani iscritti. Il Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota inviata all'Inps, ha offerto nuovamente la possibilità ai giovani genitori di procedere alle iscrizioni alla Banca dati, opportunità che era stata revocata al raggiungimento dell'utilizzo dell'80% delle risorse stanziate. Alla Banca dati si accede dal sito internet www.inps.it, seguendo il percorso “Servizi on line” > “Accedi ai servizi” > “Servizi per il cittadino” > autenticazione con codice fiscale e Pin > “Fascicolo previdenziale del cittadino” > “Comunicazioni telematiche” > “Invio comunicazioni” > “Iscrizione banca dati giovani genitori”.  

LAVORATORI AGRICOLI AUTONOMI: A FINE DICEMBRE DISPONIBILE IL CASSETTO PREVIDENZIALE

L’INPS, con il messaggio 10/12/2015 n.7381, comunica che a decorrere dal 28 dicembre p.v. è disponibile il Cassetto Previdenziale riservato ai lavoratori iscritti alla Gestione autonomi agricoli, e che a partire dalla contribuzione dovuta per l’anno 2016 (1^ rata scadenza 16 luglio 2016), non verranno più inviate le lettere contenenti gli estremi per il pagamento mediante modelli F24, in quanto gli stessi saranno disponibili nel citato Cassetto. Il Cassetto previdenziale nasce dall’esigenza di facilitare, ai soggetti interessati e tramite un unico canale di accesso, la consultazione dei dati contenuti negli archivi dell’Istituto, fornendo una situazione riassuntiva di informazioni inerenti alla propria posizione. Al Cassetto si potrà accedere, direttamente o per il tramite di un intermediario delegato, attraverso il sito www.inps, nell’ambito della sezione dedicata ai “Servizi on line”, autenticandosi con il PIN di accesso abbinato al proprio codice fiscale. Attraverso questo nuovo applicativo, potranno essere utilizzate le funzionalità attualmente previste per:
- la visualizzazione della posizione anagrafica del titolare e dei componenti il nucleo aziendale;
- la visualizzazione della situazione debitoria;
- la visualizzazione dell’elenco dei versamenti;
- la gestione dell’attività di delega all’accesso alle funzioni previste dal Cassetto Previdenziale a soggetto di propria fiducia, con le funzioni di inserimento e cancellazione di eventuali deleghe, per il solo titolare;
- la stampa dei modelli F24;
- l’invio di istanze telematiche.

MATERNITÀ: IL MINISTERO AGGIORNA LE PROCEDURE DI CONVALIDA DELLE DIMISSIONI DEI GENITORI
Il Ministero del Lavoro ha aggiornato le procedure che devono essere applicate dalle direzioni territoriali ai fini della verifica della sussistenza di dimissioni genuine dei genitori. L'art. 55 del D.Lgs. 151/2001 stabilisce che in caso di dimissioni di genitori lavoratori le stesse devono essere convalidate dalle direzioni territoriali del Lavoro. Tale verifica si esplica attraverso un approfondito colloquio con i lavoratori interessati. Occorre verificare che gli stessi conoscano le soluzioni alternative e i loro diritti. Tra le motivazioni da evidenziare quelle relative all'organizzazione e condizioni di lavoro particolarmente gravose e/o difficilmente conciliabili con le esigenze di cura della prole.

REGISTRO INFORTUNI: DAL 23 DICEMBRE 2015 STOP ALL’OBBLIGO DI TENUTA

In un’ottica di semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il D.Lgs. n. 151/2015 – attuativo del Jobs Act (L. n. 183/2014) - all’art. 21, co. 4 ha introdotto una norma attesa da anni dai datori di lavoro, ossia la definitiva abrogazione dell’obbligo di tenuta del registro infortuni. La novità, operativa dal 23 dicembre 2015 (90° giorno successivo dall’entrata in vigore del menzionato decreto legislativo), fa quindi venir meno l’onere per i datori di lavoro di trascrivere gli infortuni occorsi ai lavoratori, in quanto considerato ormai un adempimento superfluo, visto che gli eventi infortunistici sono comunque inviati tutti telematicamente.
L’entrata in vigore della suddetta norma fa sì venir meno l’obbligo di tenuta del registro infortuni ma non esclude altri adempimenti importanti, quali l’obbligo di conservazione del registro per i canonici quattro anni. Inoltre, permane comunque l’obbligo di denuncia in materia di infortunio sul lavoro. Un punto ancora in dubbio riguarda l’obbligo di vidimare il registro alla Asl, in quanto la disposizione normativa, così com’è scritta, non chiarisce la cessazione di tale adempimento.
Stante l’attuale situazione, ed in attesa di successivi chiarimenti, invitiamo le aziende associate, a titolo prudenziale, a continuare ad utilizzare nelle modalità di conservazione e di compilazione, le procedure fino ad oggi utilizzate.

 

INAIL BANDO ISI 2015: INCENTIVI PER LE AZIENDE VIRTUOSE DOMANDE AL VIA DAL 1° MARZO 2016

È stato pubblicato il nuovo bando Incentivi Isi 2015 attraverso il quale l’Inail mette a disposizione delle aziende 276.269.986 euro a titolo di contributi a fondo perduto per progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Tale somma rappresenta la sesta tranche di un ammontare complessivo di oltre 1,2 miliardi di euro stanziato dall’Istituto a partire dal 2010.
La novità più rilevante del bando Isi 2015 è rappresentata dall’introduzione di uno specifico asse di finanziamento dedicato ai progetti di bonifica da materiali contenenti amianto.
Le aziende interessate potranno inserire le proprie domande dal 1° marzo al 5 maggio 2016 nella sezione “Accedi ai servizi” sul portale dell’Inail. I soggetti destinatari dei contributi sono le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale e iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura.
 
Nello specifico, possono accedere agli incentivi Inail:
1. progetti di investimento volti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
2. progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;
3. progetti di bonifica da materiali contenenti amianto.

Le imprese possono presentare un solo progetto per una sola unità produttiva, riguardante una sola tipologia tra quelle indicate (per i progetti di tipologia 2 l’intervento richiesto può riguardare tutti i lavoratori facenti capo ad un unico datore di lavoro, anche se operanti in più sedi o più regioni). Il contributo erogato, in conto capitale, è pari al 65% delle spese sostenute dall’impresa per la realizzazione del progetto, al netto dell’Iva. Il contributo massimo erogabile è pari a 130.000 euro; il contributo minimo ammissibile è pari a 5.000 euro. Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale non è fissato il limite minimo di contributo.

I nostri uffici restano fin d’ora a disposizioni per informazioni in merito.

MIN.LAVORO: POLITICHE ATTIVE LE PRIME INDICAZIONI OPERATIVE
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la circolare n. 34 del 23 dicembre 2015, con il quale fornisce i primi chiarimenti e indicazioni operative, relativamente al decreto legislativo n. 150/2015, con particolare riferimento allo stato di disoccupazione (per il quale oltre al requisito soggettivo della disoccupazione si dovrà fornire anche la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro), alla condizione di non occupazione e all’applicazione delle norme del Capo II del suddetto decreto legislativo “Principi generali e comuni in materia di politiche attive del lavoro”, al collocamento dei disabili di cui alla legge n. 68/1999.

APPRENDISTATO: STANDARD FORMATIVI E CRITERI GENERALI PER LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI DI FORMAZIONE
 
Pubblicato il decreto che definisce gli standard formativi e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e di alta formazione e di ricerca, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, D.Lgs. 81/2015 (Ministero Del Lavoro E Delle Politiche Sociali - Decreto 12 ottobre 2015). Nel dettaglio, il decreto definisce gli standard formativi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni e i criteri generali delle tipologie di apprendistato quali:
- l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- l’apprendistato di alta formazione e di ricerca.

Ai fini dell'attivazione del contratto di apprendistato, l'istituzione formativa e il datore di lavoro devono sottoscrivere un protocollo secondo lo schema allegato al decreto stesso, nel quale sono stabiliti:
- i requisiti del datore di lavoro;
- la durata dei contratti di apprendistato che non può essere di durata inferiore a sei mesi e la cui durata massima varia in relazione al tipo di diploma e di qualifica che si intende conseguire;
- gli standard formativi, il piano formativo individuale e la formazione interna ed esterna;
- i diritti e i doveri degli apprendisti;
- la funzione tutoriale che è finalizzata a promuovere il successo formativo degli apprendisti;
- la valutazione e certificazione delle competenze.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano recepiscono con propri atti le disposizioni di cui al presente decreto.
Trascorso tale termine, in assenza di regolamentazione regionale, l'attivazione dei percorsi di apprendistato è disciplinata attraverso l'applicazione diretta delle disposizioni del presente decreto.

La durata del contratto di apprendistato
La durata del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, non può essere inferiore a sei mesi e non può, in ogni caso, essere superiore a:
a) tre anni per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale;
b) quattro anni per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale;
c) quattro anni per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore;
d) due anni per la frequenza del corso annuale integrativo per l'ammissione all'esame di Stato di cui all'art. 15, comma 6, del decreto legislativo n. 226 del 2005;
e) un anno per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale per coloro che sono in possesso della qualifica di istruzione e formazione professionale nell'ambito dell'indirizzo professionale corrispondente;
f) un anno per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore.
La durata dei contratti di apprendistato di alta formazione non può essere inferiore a sei mesi ed è pari nel massimo alla durata ordinamentale dei relativi percorsi.
La durata dei contratti di apprendistato per attività di ricerca non può essere inferiore a sei mesi ed è definita in rapporto alla durata del progetto di ricerca e non può essere superiore a tre anni, salva la facoltà delle regioni e delle province autonome di prevedere ipotesi di proroga del contratto fino ad un anno in presenza di particolari esigenze legate al progetto di ricerca.
La durata dei contratti di apprendistato per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche non può essere inferiore a sei mesi ed è definita, quanto alla durata massima, in rapporto al conseguimento dell'attestato di compiuta pratica per l'ammissione all'esame di Stato.

Standard formativi, piano formativo individuale e formazione interna ed esterna
L'organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato si articola in periodi di formazione interna ed esterna. Il piano formativo individuale, redatto dall'istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro secondo il modello di cui all'allegato deve contenere i seguenti elementi:
a) i dati relativi all'apprendista, al datore di lavoro, al tutor formativo e al tutor aziendale;
b) ove previsto, la qualificazione da acquisire al termine del percorso;
c) il livello di inquadramento contrattuale dell'apprendista;
d) la durata del contratto di apprendistato e l'orario di lavoro;
e) i risultati di apprendimento, in termini di competenze della formazione interna ed esterna, i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e, ove previsto, dei comportamenti, nonché le eventuali misure di riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di sospensione del giudizio.
Il piano formativo individuale può essere modificato nel corso del rapporto, ferma restando la qualificazione da acquisire al termine del percorso. I periodi di formazione interna ed esterna sono articolati anche secondo le esigenze formative e professionali dell'impresa e le competenze tecniche e professionali correlate agli apprendimenti ordinamentali che possono essere acquisiti in impresa.

Valutazione e certificazione delle competenze
L’istituzione formativa anche avvalendosi del datore di lavoro, per la parte di formazione interna, effettua il monitoraggio e la valutazione degli apprendimenti, anche ai fini dell'ammissione agli esami conclusivi dei percorsi in apprendistato, ne dà evidenza nel dossier individuale dell'apprendista e ne comunica i risultati all'apprendista e, nel caso di minorenni, ai titolari della responsabilità genitoriale. Agli apprendisti è garantito il diritto alla validazione delle competenze anche nei casi di abbandono o risoluzione anticipata del contratto, a partire da un periodo minimo di lavoro di tre mesi. Per averne diritto l'apprendista, al termine del percorso, deve aver frequentato almeno i tre quarti sia della formazione interna che della formazione esterna di cui al piano formativo individuale. Laddove previsto nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, la frequenza dei tre quarti del monte ore sia di formazione interna sia di formazione esterna di cui al piano formativo individuale costituisce requisito minimo anche al termine di ciascuna annualità, ai fini dell'ammissione all'annualità successiva. Gli esami conclusivi dei percorsi in apprendistato si effettuano, laddove previsti, in applicazione delle vigenti norme relative ai rispettivi percorsi ordinamentali, anche tenendo conto delle valutazioni espresse dal tutor formativo e dal tutor aziendale nel dossier individuale e in funzione dei risultati di apprendimento definiti nel piano formativo individuale. In esito al superamento dell'esame finale e al conseguimento della qualificazione, l'ente titolare rilascia un certificato di competenze o, laddove previsto, un supplemento al certificato che deve comunque contenere:
a) gli elementi minimi riguardante gli standard minimi di attestazione del decreto legislativo n. 13 del 2013;
b) i dati che consentano la registrazione dei documenti nel sistema informativo dell'ente titolare in conformità al formato del Libretto formativo del cittadino.

 AGENZIA ENTRATE: AUTO AD USO PROMISCUO IN GAZZETTA UFFICIALE LE TABELLE ACI CON IL FRINGE BENEFIT 2016

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul S.O. n. 66 alla Gazzetta Ufficiale n. 291 i costi chilometrici elaborati dall’ACI per l’individuazione del fringe benefit 2015, derivante dall’utilizzo promiscuo degli autoveicoli, motocicli e ciclomotori aziendali. Gli importi avranno valore per tutto l’anno 2016. Per i nuovi veicoli che verranno eventualmente messi in commercio nel 2016, l’ammontare del reddito in natura sarà determinato prendendo a riferimento, dalla citata tabella ACI, quello che per tutte le sue caratteristiche risulti più simile. Si ricorda che, a norma dell’art. 51, c. 4, del DPR 917/86, per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi dall’azienda ad uso promiscuo ai propri dipendenti e collaboratori coordinati, si assume, ai fini dell’individuazione del reddito imponibile (sia ai fini fiscali sia ai fini contributivi), il 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali ACI, al netto delle somme eventualmente  trattenute (o addebitate) al dipendente.  Il compenso in natura, così calcolato, deve essere rapportato al periodo dell’anno (in trecentosessantaciquesimi) durante il quale al dipendente (o collaboratore) viene concesso l’uso promiscuo del veicolo.  Se il valore complessivo dei fringe benefit (compreso quindi quello convenzionale derivante dall’uso promiscuo dell’auto) riconosciuto al dipendente e/o al collaboratore (anche da parte di altri datori di lavoro), nel corso del periodo d&rsquo ;imposta interessato, non eccede € 258,23, questo è escluso (art. 51, c. 3, DPR 917/86) dalla base imponibile (quindi risulterà esente sia da imposte, per il dipendente, sia da contributi per il dipendente e per l’azienda).

AGENZIA ENTRATE: ON LINE LA BOZZA DELLA CU 2016 CON LE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE SIMILI A QUELLE DEL MOD.770
L’Agenzia delle entrate, sul proprio sito internet, ha reso disponibile la bozza della certificazione Unica 2016 che deve essere utilizzata da coloro che hanno corrisposto nel 2015 somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte e da coloro che hanno versato contributi previdenziali e assistenziali e/o premi assicurativi dovuti all’Inail. Più precisamente sono disponibili: la bozza della certificazione unica ordinaria che dovrà essere inviata all'Agenzia delle entrate e la bozza della CU sintetica (di sole 6 pagine) che dovrà essere consegnata al lavoratore. Tra le novità si segnala che nella Cu dovranno essere indicati i codici fiscali dei coniugi dei dipendenti, anche se non a carico; dettaglio che consente all’Agenzia delle Entrate di confezionare una dichiarazione dei redditi precompilata più scrupolosa. L’Agenzia ricorda che a partire dal 2016 per il periodo d’imposta 2015, i sostituti d’imposta dovranno trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, già rilasciate entro il 28 febbraio.  Il flusso telematico da inviare all’Agenzia si compone di: un Frontespizio nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica; un Quadro CT nel quale  vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod.730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate; la Certificazione  Unica 2016  nella  quale  vengono  riportati  i  dati  fiscali  e  previdenziali  relativi  alle  certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Rimane ferma la possibilità per i sostituti d’imposta di suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.  E’ possibile effettuare flussi telematici distinti anche nel caso di invio di sole certificazioni dati lavoro dipendente, qualora questo risulti più agevole per il sostituto.

EQUITALIA: PER LE FESTE CARTELLE DI PAGAMENTO SOSPESE
Per la prima volta, la società di riscossione Equitalia sospenderà l'invio di cartelle e atti per il periodo dal 24 dicembre al 6 gennaio. Faranno eccezione gli atti considerati inderogabili.

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